
Cosa è cambiato con l'abolizione del decreto Pisanu?
Con l'abrogazione, dal 1° gennaio 2011, dell'art. 7 del decreto Pisanu del 2005, i soggetti che offrono una connessione Wi-Fi (Internet point, esercenti, enti pubblici) non hanno più l'obbligo di chiedere la fotocopia della carta d’identità, ma vengono considerati come una sorta di Internet Service Provider (ISP), realtà caratterizzate da una struttura tecnologico-commerciale che offre accesso a Internet e i relativi servizi.
In quanto tali, devono sottostare a una serie di obblighi, fra i quali la richiesta di un’autorizzazione generale del ministero e la gestione dei log di traffico, a meno che non deleghino il tutto ad un operatore (ad es. Noody).
La necessità di identificare gli utenti, utilizzando modi più pratici della carta d’identità (sms o carta di credito), si ripropone per problemi di responsabilità: il gestore della rete, sia esso un bar, un campeggio, un hotel o un ente turistico, risponde di quanto accade mediante il collegamento messo a disposizione e, in caso di attività illecita, viene chiamato in causa.
Inoltre è ancora in vigore il decreto interminesteriale 16 agosto 2005 che impone l’adozione di ”misure fisiche e tecnologiche occorrenti per impedire l’accesso a persone non identificate“.
Che cosa vuol dire?
In parole povere, permettere a chiunque di sfruttare la propria connessione Wi-Fi liberamente, non solo è illegale, ma è anche un rischio. L'intestatario della connessione è perseguibile per gli illeciti compiuti mediante essa (p. es. download di materiale coperto da copyright). L'identificazione di chi si connette, oltre che un obbligo, è anche una tutela per chi offre il servizio.









